(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 13 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'art. 181, comma 1, l'art. 196, comma 1, lettera l) e l'art. 206; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009; Considerato quanto segue: 1. In attuazione degli artt. 181, comma 1, e 196, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 152/2006, che prevedono, rispettivamente, l'adozione da parte delle regioni di misure economiche per favorire la riduzione dello smaltimento finale, nonche' l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi, occorre adeguare la normativa regionale esistente sulla concessione di incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti; 2. In merito ai contributi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, occorre tener conto delle norme e dei principi del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di determinazione della tariffa a carico degli utenti; 3. Proprio al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti, oltre che per incentivare la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti, il presente intervento normativo stabilisce che il concorso finanziario della Regione a favore dei soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti non altera l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e che i contributi erogati devono essere contabilizzati separatamente nonche' scomputati dai costi a carico dell'utenza; 4. In attuazione del decreto legislativo n. 152/2006, ed in particolare dell'artn. 206, la Giunta regionale puo' erogare contributi per la realizzazione di investimenti anche a favore di imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonche' associazioni di categoria, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, attraverso la stipulazione degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 206 del decreto legislativo n. 152/2006, aventi ad oggetto, tra l'altro, la riduzione, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti, nonche' l'impiego dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 5. Nel caso di contributi agli investimenti privati, i provvedimenti attuativi dell'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificato dalla presente legge, dovranno essere conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01), che ha stabilito regole precise per la concessione di contributi ai produttori di rifiuti nonche' alle imprese che si occupano della gestione e del riciclaggio dei rifiuti prodotti da altre imprese, finalizzata al conseguimento di obiettivi ambientali quali la riduzione dello smaltimento finale; 6. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE), e' inserita la clausola di sospensione che subordina l'erogazione dei contributi che si configurano come aiuti di Stato alla pronuncia favorevole della Commissione dell'Unione europea sui relativi provvedimenti attuativi; 7. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 si e' posta la necessita' di abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), e di approvare, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettere b) ed h) del decreto legislativo n. 152/2006, un nuovo regolamento concernente l'attivita' di gestione dei rifiuti nonche' linee guida e criteri per la predisposizione e approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza; 8. In quanto norma di maggior protezione dell'interesse ambientale, si reputa necessario inserire all'art. 9 della legge regionale n. 25/1998 il disposto contenuto nell'art. 63 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/R/2004, che verra' abrogato con l'approvazione del nuovo regolamento regionale; 9. In attesa dell'approvazione della nuova normativa regionale di attuazione, al fine di evitare che si crei un vuoto normativo a livello regionale, si prevede che fino a tale momento continuino a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/R/2004, in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; Si approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 25/1998 1. L'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti) - 1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell'art. 181, comma 1, e dall'art. 196, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, nonche' il recupero degli stessi, compresa l'erogazione di contributi per la realizzazione di investimenti. 2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle comunita' di ambito che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per la realizzazione di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell'intero territorio regionale. 3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al comma 1, possono altresi' essere concessi ad imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonche' alle associazioni di categoria nell'ambito degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006; i contributi sono concessi per la realizzazione di investimenti a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica. 4. I contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislaito n. 152/2006 e sono contabilizzati separatamente nonche' scomputati dai costi a carico dell'utenza. 5. L'erogazione dei contributi che costituiscono aiuti di Stato e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione dell'Unione europea sui relativi atti, ovvero alla scadenza del termine previsto per tale decisione.».