(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 46 del 13 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
    Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) ed in particolare l'art.  181,  comma  1,  l'art.
196, comma 1, lettera l) e l'art. 206; 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie  locali,
espresso nella seduta del 7 settembre 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. In attuazione degli artt. 181, comma  1,  e  196,  comma  1,
lettera l), del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  che  prevedono,
rispettivamente,  l'adozione  da  parte  delle  regioni   di   misure
economiche  per  favorire  la  riduzione  dello  smaltimento  finale,
nonche' l'incentivazione alla riduzione della produzione dei  rifiuti
ed al recupero degli stessi, occorre adeguare la normativa  regionale
esistente  sulla  concessione  di  incentivi  per  la  valorizzazione
ambientale del sistema di gestione dei rifiuti; 
      2. In merito ai  contributi  destinati  alla  realizzazione  di
investimenti pubblici funzionali al servizio  di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani, occorre tener conto delle norme  e  dei  principi
del decreto legislativo n.  152/2006  in  materia  di  determinazione
della tariffa a carico degli utenti; 
      3. Proprio  al  fine  di  ottenere  effetti  calmieranti  sulle
tariffe degli utenti, oltre che  per  incentivare  la  valorizzazione
ambientale  del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti,   il   presente
intervento normativo stabilisce che  il  concorso  finanziario  della
Regione a favore dei soggetti gestori del servizio  di  gestione  dei
rifiuti non altera l'equilibrio economico-finanziario  dei  contratti
di servizio di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo  n.
152/2006 e che i  contributi  erogati  devono  essere  contabilizzati
separatamente nonche' scomputati dai costi a carico dell'utenza; 
      4. In attuazione del decreto legislativo  n.  152/2006,  ed  in
particolare  dell'artn.  206,  la  Giunta  regionale   puo'   erogare
contributi per la realizzazione di investimenti  anche  a  favore  di
imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonche'  associazioni
di  categoria,  selezionati  con  procedure  ad  evidenza   pubblica,
attraverso la stipulazione degli accordi e contratti di programma  di
cui all'art. 206 del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  aventi  ad
oggetto, tra l'altro, la riduzione, il  recupero  e  l'ottimizzazione
dei flussi di rifiuti, nonche'  l'impiego  dei  materiali  recuperati
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
      5.  Nel  caso  di  contributi  agli  investimenti  privati,   i
provvedimenti attuativi dell'art. 3 della legge regionale  18  maggio
1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati), come modificato dalla  presente  legge,  dovranno  essere
conformi alla disciplina comunitaria degli  aiuti  di  Stato  per  la
tutela ambientale (2008/C 82/01), che ha stabilito regole precise per
la concessione di contributi ai produttori di  rifiuti  nonche'  alle
imprese che si occupano della gestione e del riciclaggio dei  rifiuti
prodotti da altre imprese, finalizzata al conseguimento di  obiettivi
ambientali quali la riduzione dello smaltimento finale; 
      6. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE 22  marzo  1999,  n.
659 (Regolamento del  Consiglio  recante  modalita'  di  applicazione
dell'art. 93 del Trattato CE), e' inserita la clausola di sospensione
che subordina l'erogazione dei contributi  che  si  configurano  come
aiuti  di  Stato  alla   pronuncia   favorevole   della   Commissione
dell'Unione europea sui relativi provvedimenti attuativi; 
      7. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo  n.
152/2006 si e' posta la necessita' di abrogare il regolamento emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 25  febbraio  2004,
n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi  della  lettera
e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998, contenente
norme  tecniche  e  procedurali  per   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative e di  controllo  attribuite  agli  enti  locali  nelle
materie  della  gestione  dei  rifiuti  e  delle  bonifiche),  e   di
approvare, nel rispetto delle competenze attribuite alle  regioni  ai
sensi  dell'art.  196,  comma  1,  lettere  b)  ed  h)  del   decreto
legislativo n. 152/2006, un nuovo regolamento concernente l'attivita'
di gestione  dei  rifiuti  nonche'  linee  guida  e  criteri  per  la
predisposizione e approvazione dei progetti di bonifica  e  messa  in
sicurezza; 
      8.  In  quanto  norma  di  maggior  protezione   dell'interesse
ambientale, si reputa necessario  inserire  all'art.  9  della  legge
regionale n. 25/1998 il disposto contenuto nell'art. 63  del  decreto
del Presidente  della  Giunta  regionale  n.  14/R/2004,  che  verra'
abrogato con l'approvazione del nuovo regolamento regionale; 
      9. In attesa dell'approvazione della nuova normativa  regionale
di attuazione, al fine di evitare che si crei un  vuoto  normativo  a
livello regionale, si prevede che fino a tale  momento  continuino  a
trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 14/R/2004, in quanto compatibili con la normativa
statale in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
inquinati; 
    Si approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 25/1998 
 
    1. L'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1998,  n.  25  (Norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica  dei  siti  inquinati),  e'
sostituito dal seguente: 
      «Art.  3.  (Incentivi  per  la  valorizzazione  ambientale  del
sistema di gestione dei rifiuti) -  1.  La  Giunta  regionale  adotta
misure economiche ai sensi dell'art. 181, comma 1, e  dall'art.  196,
comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
(Norme  in  materia  ambientale),  finalizzate  ad   incentivare   la
riduzione dello smaltimento finale e della  produzione  dei  rifiuti,
nonche' il recupero degli stessi, compresa l'erogazione di contributi
per la realizzazione di investimenti. 
    2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle
comunita' di ambito che li  assegnano  ai  soggetti  gestori,  ovvero
direttamente a questi ultimi, per la  realizzazione  di  investimenti
pubblici,  con  effetti  calmieranti  sulle  tariffe   degli   utenti
dell'intero territorio regionale. 
    3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di  aiuti
di Stato, i contributi di cui al comma  1,  possono  altresi'  essere
concessi ad imprese di settore, soggetti pubblici e  privati  nonche'
alle associazioni di categoria nell'ambito degli accordi e  contratti
di programma di cui  all'articolo  206  del  decreto  legislativo  n.
152/2006;  i  contributi  sono  concessi  per  la  realizzazione   di
investimenti a soggetti individuati mediante  procedure  di  evidenza
pubblica. 
    4. I contributi regionali  a  favore  dei  soggetti  gestori  non
alterano l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio
di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislaito  n.  152/2006  e
sono contabilizzati separatamente  nonche'  scomputati  dai  costi  a
carico dell'utenza. 
    5. L'erogazione dei contributi che costituiscono aiuti  di  Stato
e'  subordinata   alla   decisione   favorevole   della   Commissione
dell'Unione europea sui  relativi  atti,  ovvero  alla  scadenza  del
termine previsto per tale decisione.».